La tutela giuridica del software

Il software costituisce nel nostro ordinamento giuridico una creazione intellettuale. All'interno della categoria delle creazioni intellettuali si possono distinguere le invenzioni industriali, che sono giuridicamente tutelate attraverso il brevetto, e le opere dell'ingegno che viceversa sono tutelate attraverso il diritto d'autore o copyright. Al termine di un lungo e complesso dibattito dottrinale e giurisprudenziale ha prevalso in Italia l'orientamento che identifica la tutela giuridica del software attraverso il diritto d'autore. Nel nostro ordinamento dunque vige il divieto di brevettabilità del software ex art.12 della c.d. legge sui brevetti delle invenzioni industriali 1129/39, modificata dal dpr. 338/79. Il divieto non esclude però la brevettabilità del software quando quest'ultimo costituisce uno strumento per raggiungere l'invenzione.
I) Una tutela particolare è riconosciuta alle topografie dei prodotti a semiconduttori, i programmi inseriti nel firmware mediante una trama di circuiti integrati, e i programmi memorizzati su chip riprogrammabili, disciplinati dalla
l. 70/89 e dal d. lgs. 518/92. Nel primo caso la tutela è accordata solo alle topografie che non siano comuni o per lo meno risultino originali nel loro insieme.
Titolare dei diritti è l'autore della topografia, il datore di lavoro o il committente, salvo patto contrario. I diritti esclusivi dell'autore, alienabili e trasmissibili, consistono nella facoltà di riproduzione e sfruttamento commerciale della topografia, e hanno la durata di dieci anni. E' previsto l'onere di richiesta della registrazione all'Ufficio centrale brevetti entro due anni dalla data del primo sfruttamento commerciale nel mondo.
La cosiddetta menzione di riserva (una T racchiusa da un cerchio; la data in cui è avvenuto il primo sfruttamento commerciale; oppure il nome o la sigla del titolare dei diritti) prova l'avvenuta registrazione, la rivendicazione di diritti sulla topografia o l'intenzione di richiederne la registrazione.
L'art. 18 della legge prevede tre differenti forme di tutela, proprio con riguardo alla menzione di riserva:

·  a se la contraffazione avviene dopo la registrazione della topografia, il contraffattore è tenuto al risarcimento del danno;

·  b se la contraffazione avviene fra il primo atto di sfruttamento commerciale del prodotto, che reca la menzione di riserva, e la registrazione della topografia, il responsabile è tenuto a corrispondere un equo compenso al titolare della topografia;

·  c se, invece, la contraffazione è avvenuta dopo il primo atto di sfruttamento commerciale, senza che il prodotto presentasse la menzione di riserva, il titolare ha diritto ad un equo compenso, l'autore della contraffazione ha diritto di ottenere una licenza ad eque condizioni per continuare a sfruttare la topografia nei limiti dell'uso fatto prima che questa fosse registrata.


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